Autocertificazioni - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Autocertificazione
E' una dichiarazione scritta, in carta semplice. Permette al cittadino di sostituire un certificato dichiarando, sotto la propria responsabilità:
- data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
- godimento dei diritti politici e civili;
- stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero);
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita di un figlio;
- iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- reddito, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi previsti da leggi speciali;
- pagamento di specifici contributi obbligatori con l'indicazione della somma corrisposta;
- possesso e numero di codice fiscale, partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- condizione di pensionato e categoria di pensione;
- condizione di studente;
- condizione di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutti gli adempimenti relativi agli obblighi militari compresi quelli attestati nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario come previsto dalla legge;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere a carico di qualcuno;
- tutti i dati contenuti nei registri di stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La firma non va autenticata e non si deve pagare l'imposta di bollo.
Anche i cittadini dell'Unione Europea, in Italia, possono presentare l'autocertificazione.
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente agli stati, fatti, condizioni personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come Motorizzazione civile, Poste, Telecom, Tram, Enel ecc..) sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
I privati invece (come le banche, le assicurazioni ecc.) non sono obbligati ad accettarla.
NON possono essere sostituiti dall'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine controllata, di conformità CE, di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
E' una dichiarazione che il cittadino firma sotto la propria responsabilità, in merito a fatti, condizioni e qualità personali non compresi tra quelli previsti dall'auto-certificazione e che sono a sua diretta conoscenza.
Se presentata ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, viene firmata davanti all'addetto. Se inviata per posta, fax o consegnata tramite altra persona va firmata dall'interessato e presentata insieme ad una fotocopia di un documento di riconoscimento. Solo in caso in cui sia destinata a privati che lo consentono, è soggetta all'autentica di firma presso l'anagrafe (si veda scheda Autenticazioni).
I cittadini extracomunitari possono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà soltanto per quei fatti, condizioni e qualità che possono essere convalidati da enti pubblici italiani.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno la stessa validità nel tempo degli atti che sostituiscono.