L'imposta Comunale sugli Immobili

Cos'è

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è un tributo che grava sul patrimonio immobiliare. Si applica in caso di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune (questi ultimi attualmente esenti ex L. 984/77). L’imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati o aree fabbricabili ovvero da coloro che li possiedono a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria (leasing) e concessione demaniale. L’imposta è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nell’anno e alla quota di possesso dell’immobile.

Come si calcola

La somma da versare si ottiene seguendo procedimenti diversi a seconda della tipologia di immobile. In particolare:

Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della tipologia di fabbricatoPer le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

Regolamento I.C.I.

Regolamento I.C.I.  [pdf - 2 MB]
 
 

Aliquote e Detrazioni in vigore per l'anno 2011

*dal 01/01/2006 - **rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione


Dichiarazione
Come per la generalità dei tributi comunali, anche per l' Ici vige la regola della "tacita conferma": l'obbligo della dichiarazione non sussiste, se non si sono verificate, nel corso dell'anno precedente, "modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta", a favore o a scapito del contribuente.
Nel caso di variazioni queste vanno dichiarate utilizzando l'apposito modello ministeriale, approvato con il Decreto 30/03/2006.

Come si paga
Presso la tesoreria Comunale.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il versamento dell’ICI complessivamente dovuta per l’anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità:
•    IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore l’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso ed effettuando l’eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
•    IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 30 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso.
I residenti all’estero possono effettuare il versamento anche in unica soluzione entro il 20 dicembre, aggiungendo gli interessi nella misura del 3%.

Decrementi per aree particolarmente disagiate

In questo articolo trovate le possibili circostanze che possono permettere la richiesta di decremento del valore ICI.

Oggetto : VALUTAZIONE VALORI MINIMI E MASSIMI DI INCREMENTO O RIDUZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI – ANNO 2005.


PREMESSO


Che con deliberazione CC. N. 4 del 25/2/1999, e’ stato approvato il regolamento Comunale per la disciplina dell’ imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Che l’art. 13 di tale Regolamento relativo all’ identificazione delle aree fabbricabili e degli elementi di valutazione che concorrono alla determinazione del valore imponibile della stessa, sulla cui base va calcolata l’imposta;

Viste le schede di valutazione eseguite dal Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Geom. Sanchini Alfonso, da cui risultano i valori venali delle aree fabbricabili, classificate in riferimento alla cartografia del P.R.G.;



DEFINIZIONE DEL VALORE BASE

Da indagini sul mercato immobiliare del Comune di Montecalvo in Foglia, si e’ pervenuti alla determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

Nell'indagine sono stati non considerati quelli che possono rappresentare "picchi o estremi di valutazione", riguardanti le aree fabbricabili.

Sono quindi stati esclusi valori ritenuti troppo alti per particolari motivi temporanei (mancanza di aree edificabili sul mercato, ecc… ) o valori ritenuti troppo bassi per particolari situazioni (necessita’ urgenti dell’ alienante, aree derivanti da fallimenti, ecc…).

Si è così arrivati alla definizione dei valori indicati nell'allegato A alla deliberazione che risultano come VALORI BASE, quindi in base alle esperienze di mercato si provvede alla definizione di singoli parametri rivalutativi in base alle caratteristiche peculiari delle singole aree cosi’ riassumibili;

I coefficienti percentuali di incremento o decremento del valore base potranno essere stabiliti in contraddittorio fra il Responsabile della riscossione I.C.I, in base alle valutazioni espresse dall’ Ufficio Tecnico.

Tali valori, sommati fra loro non potranno comunque superare un valore percentuale massimo applicabile di incremento o decremento pari a + 20 % o – 20 %.

Relativamente alle aree incluse negli strumenti urbanistici,  ma utilizzate esclusivamente ai fini agricoli dal proprietario Imprenditore Agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi vigenti,   questi potra’ richiedere all’ Ufficio Tributi , previa rinuncia alle possibilita’ edificatorie concesse dallo strumento urbanistico, l’esenzione dal pagamento dell’ I.C.I.

Si precisa infine che i Valori sopra riportati possono essere considerati come Valori minimi per il pagamento dell’ imposta Comunale sugli Immobili.

Valori ICI 2011


PER L'ANNO 2011 SONO STATI CONFERMATI GLI STESSI VALORI DEL 2010 .


VALORI AREE ICI 2010  [pdf - 651 KB]
 

Valori ICI 2009

Valori ICI 2009  [xls - 49 KB]
 

Archivio Storico Valori ICI

VALORI ICI 2008  [xls - 49 KB]
VALORI ICI 2006-2007  [xls - 49 KB]
 

Modulistica ICI

 
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