Energie Rinnovabili

 

DISCIPLINA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

NORMATIVA

D.Lgs. 30-5-2008 n. 115

Art. 11.  Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

3.  Fatto salvo complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ……………………………di cui agli, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

D.L. 25-3-2010 n. 40 (Legge di conversione n. 73/2010)

Art. 5  Attività edilizia libera (21)

1………i  seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
…………abilitativo i seguenti interventi:
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;


D.M. 10/9/2010 Ministero Sviluppo Economico

Par. 10  Interventi soggetti ad autorizzazione unica

Fatto salvo quanto previsto ai par.. 11 e 12 la costruzione l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili….. sono soggetti ad autorizzazione unica provinciale.

Par. 12.1  Impianti considerati interventi soggetti ad attività edilizia libera

Impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione…aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento di falda e i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi.

Par. 12.2  Sono realizzati mediante DIA (ora S.C.I.A segnalazione certificata inizio attività).

Impianti fotovoltaici  non ricadenti fra quelli del punto 12.1 aventi le seguenti caratteristiche…:                

i.              Moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;

ii.     La superficie complessiva dei moduli dell’ impianto non sia superiore a quella del tetto dell’ edificio sul quale i moduli sono collocati.                

NE CONSEGUE IL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ADERENTE O INTEGRATO NEI TETTI DEGLI EDIFICI DI QUALSIASI POTENZA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO DELL’ EDIFICIO  A TERRA O SUL TETTO DI POTENZA  <200 KWP

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  SUI TETTI DEGLI EDIFICI DI DI QUALSIASI POTENZA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  NON A SERVIZIO DELL’ EDIFICIO  A TERRA DI POTENZA <20 KWP

IMPIANTO FOTOVOLTAICO NON A SERVIZIO  DI POTENZA  >20 KWP A TERRA O SPORGENTE DAI TETTI

COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (MOD. 600 SITO COMUNALE)

COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (MOD. 600 SITO COMUNALE)

SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI CUI ALLA LEGGE 122/2010 (MOD. 200 SITO COMUNALE)

SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI CUI ALLA LEGGE 122/2010 (MOD. 200 SITO COMUNALE)

AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE ART. 12 D.LGS. 387/2003



DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ACCATASTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 

Con la presente comunicazione si intende fornire indicazioni comportamentali in merito alla disciplina relativa all’ accatastamento degli impianti fotovoltaici, secondo le istruzioni fornite dall’ Agenzia del Territorio di Pesaro e Urbino.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRAL’ area di pertinenza degli impianti a terra di potenza superiore a 20 Kwp non a servizio dell’ edificio, deve essere opportunamente frazionata catastalmente.L’eventuale cabina e la particella sopra menzionata dovranno essere accatastate al N.C.E.U. quale impianto produttivo (categoria D1)

 


IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO
Gli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici, di potenza superiore a Kwp 20 devono essere segnalati quale miglioria, in caso di impianto a servizio dell’ attività esistente (scambio sul posto)
Gli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici, di potenza superiore a Kwp 20 devono accatastati quali impianti produttivi (categoria D1), in caso di impianto non a servizio dell’ attività esistente.


NE CONSEGUE IL SEGUENTE QUADRO DI RIFERIMENTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  A TERRA O SUL TETTO DELL’ EDIFICIO DI POTENZA INFERIORE A 20 KWP

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  A TERRA DI POTENZA  >20 KWP

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DEGLI EDIFICI DI POTENZA >20 KWP CON SCAMBIO SUL POSTO

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DI POTENZA >20 KWP  NON A SERVIZIO DELL’ EDIFICIO

L’IMPIANTO NON E’ SOGGETTO AD ALCUN ADEMPIMENTO CATASTALE

VA ESEGUITO IL FRAZIONAMENTO DELL’ AREA DI PERTINENZA E L’ACCATASTAMENTO AL NCEU DELLA CABINA E DELLA PARTICELLA.

VA SEGNALATO AL CATASTO COME UNA NORMALE MIGLIORIA DELL’ EDIFICIO.

VA ESEGUITO L’ACCATASTAMENTO DELL’ IMPIANTO COME IMPIANTO PRODUTTIVO (CATEGORIA D1)

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