Riconoscimento di nascituro o di filiazione naturale


Descrizione

Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero posteriormente alla nascita.

Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’ufficiale di stato civile,  in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.

Con legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.

Per informazioni più dettagliate si rimane in attesa dei decreti attuativi previsti dall'art. 2 della citata normativa.


Altre informazioni


Per il riconoscimento di nascituro - Documenti richiesti

•certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;

•documento di identità di chi effettua il riconoscimento.

Per il riconoscimento successivo alla dichiarazione di nascita - Documenti richiesti

•documento di identità di chi effettua il riconoscimento.

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta puo' essere presentata all'ufficio di stato civile. L'ufficiale di Stato Civile dopo aver visionato la documentazione prodotta fissa l’appuntamento per la dichiarazione di riconoscimento.

 

Riferimenti normativi

Art. 44 DPR 396/2000 (regolamento stato civile); Artt. 250 ss. cod. civ.

 

Costi del servizio e modalità di pagamento

Nessun costo

 

Descrizione e tempi del procedimento

Riconoscimento di nascituro

Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, la madre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il riconoscimento da parte della madre con il consenso di quest’ultima.

 

Riconoscimento di nato fuori del matrimonio

Su richiesta del dichiarante, l’ufficiale di stato civile acquisisce e prende visione dell’atto di nascita del figlio. Se si tratta di figlio di età inferiore a 14 anni occorre il preventivo o contestuale consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento; se il riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto 14anni, occorre l’assenso del figlio.

Il procedimento si conclude con la formazione dell’atto di stato civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile. Formato l’atto, l’ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.


Tempo del procedimento:

entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Referenti e responsabili del procedimento

Cecchini Paola - Responsabile Ufficio di Stato Civile

Tel 0722 58113 int.4

e-mail: anagrafe@comune.montecalvo.pu.it

PEC: comune.montecalvo@emarche.it

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