Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e regolamentazione delle convivenze di fatto

 

Informazioni

Con la legge  20 maggio 2016 n.76, il Parlamento Italiano ha introdotto nel nostro ordinamento tre nuove possibilità per i cittadini:

1)    Costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

2)    Costituire formalmente una convivenza di fatto

3)    Stipulare dei contratti di convivenza, che servono per regolamentare tutti gli aspetti, compresi quelli economico finanziari, delle convivenze di fatto.

Cosa serve e dove ci si rivolge

Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

Al momento pur essendo stato introdotto il diritto, mancano i decreti ministeriali applicativi, che la norma definisce necessari per la loro applicazione. L’ufficio dello stato civile, a cui saranno demandati questi adempimenti, può intanto fornire le informazioni necessarie.

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto

Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.

A tal proposito chi già convive e costituisce famiglia anagrafica (cioè un insieme di persone che coabitano nello stesso alloggio e sono legate da vincoli affettivi) può far risultare un nuovo rapporto di parentela rispetto all’intestatario della scheda anagrafica, che dovrà essere uno dei due conviventi. Questo nuovo rapporto di parentela è definito dalla legge “convivente di fatto”.

Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:

·         Se già si convive si compilerà l’allegata istanza  

·         Se già non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e nel campo della relazione di parentela, rispetto all’intestatario della scheda anagrafica, si indicherà: “convivente di fatto”.

Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza.

La dichiarazione può essere inoltrata, unitamente alla copia dei documenti di identità

- via e-mail alle caselle: 1)comune.montecalvo@provincia.ps.it (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail : richiesta convivenza di fatto ) 2)comune.montecalvo@emarche.it (indirizzo pec)

- via fax al n. 0722 58315

- via posta raccomandata a ufficio anagrafe Comune di Montecalvo in Foglia –piazza municipio 1 -61020 Motecalvo in Foglia.

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Oppure, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe (lun-ven 9,00 – 12.30 - sabato  9.00-12.00) con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

 

 

Per la stipulazione e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza

La legge rimette la stipulazione di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firma dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi (come la separazione dei beni per i coniugi o le persone uniti civilmente).

L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.

MODULISTICA

 
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