REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1
(Costituzione del gruppo comunale)

E’ costituito il “gruppo comunale di protezione civile”  del comune di  Montecalvo in Foglia. Il  gruppo  non  ha  scopo  di  lucro.    Al  gruppo  potranno  aderire  cittadini  di  ambo  i  sessi residenti  o  domiciliati  nel  comune.  L’Amministrazione  comunale  individua  le  forme  più opportune per incentivare la libera adesione all’iniziativa.

Art. 2
(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.  
Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all’altra associazione.  
L’ammissione  al  gruppo  è  disposta  dal  Sindaco,  a  domanda dell’interessato.  Il  Sindaco, sentito  il  coordinatore  tecnico  del  gruppo,  può,  con  provvedimento  motivato,  negare l’ammissione.  
 
Art. 3
(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della  legge    24  febbraio  1992,  n.  225,  nonché  attività  di  formazione  e  addestramento  nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.
A tutela del  valore etico e morale dell’iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.  Essi  non  possono  svolgere  nelle  vesti  di  volontari  di  Protezione  Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
 Le  eventuali  infrazioni  ai  principi  sopra  descritti  saranno  valutate  dal  gruppo  secondo modalità  stabilite  dal  gruppo  stesso,  e  potranno  comportare  sanzioni  graduate  fino  alla espulsione.

Art. 4
(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:
- ne dispone l’utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;  
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5
(Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:
- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;   
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l’irrogazione delle stesse.
Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Il  gruppo  risponde  del  proprio  operato  e  del  rispetto  dei  principi  di  cui  al  presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6
(Operatività del gruppo)

Il  gruppo  opera  in  emergenza  in  piena  autonomia  tecnica,  sotto  la  direzione  del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in   maniera   automatica   nell’ipotesi   sia espressamente   previsto   nella   pianificazione comunale  e/o   sovracomunale  al   verificarsi   delle   condizioni   previste   dal   piano   ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.  
Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all’art. 2, comma 1 della legge  225/92, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche  autorità,  possono  intervenire  per  affrontare  l’emergenza,  fermo  restando l’obbligo di dare immediata notizia  dell’intervento  all’autorità di protezione civile.
In  presenza  delle  istituzioni  ufficialmente  preposte  a  svolgere  attività  di  emergenza  e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7
(Resoconti dell’ impiego)

L’intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della  Regione,  e  se  attiva,  della  Provincia  utilizzando  la  modulistica  appositamente predisposta  dalla  Regione.  Tutte  le  attività  o  interventi  del  gruppo  dovranno  essere puntualmente  evidenziate  in  un  apposito  registro,  tenuto  dal  coordinatore  tecnico  e debitamente  vistato  dal  Sindaco,  da  utilizzarsi  anche  per  comprovare  l’operatività  del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8
(Località di impiego)

Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.
Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione   della   disponibilità   del   Gruppo   all’impiego   al   di   fuori   dei   confini amministrativi dell’Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini  comunali  o  regionali  su  richiesta  dell’autorità  di  Protezione  Civile  cui  spetta  il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal  Dipartimento  per  le  Politiche  Integrate  di  Sicurezza  e  per  la  Protezione  Civile  della
Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il  coordinatore  o  persona  da  lui  delegata  provvede  ad  inserire  i  dati  relativi  al  gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.
Non  potranno  essere  inserite  in  VOLOWEB  le  persone  di  cui  al  secondo  comma dell’articolo  2  che  abbiano  deciso  di  svolgere  attività  di  protezione  civile  con  altra organizzazione.
A  seguito  dell’inserimento  in  detta  banca  dati  i  volontari  saranno  dotati  della  tessera  di riconoscimento regionale.
Il   gruppo   utilizza   esclusivamente   simboli   distintivi,   conformi   al   modello   regionale aggiungendo,  se  autorizzato,  il  logo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 10
(Addestramento e materiali)

Il  gruppo  sarà  addestrato  a  cura  della  Pubblica  Amministrazione;  eventuali  attività  di addestramento e  formazione  autonomamente     organizzate     dovranno     essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle  attività  più  strettamente  operative  –  dei  singoli  volontari,  individuando  compiti  e funzioni  che  possono  essere  svolti  anche  da  persone  che  non  siano  in  condizione  di garantire una totale operatività.
Dotazioni   tecniche   e   dispositivi   di   protezione   individuale   potranno   essere   forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche  in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell’inventario del comune  ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E’ autorizzato l’uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo  il  possesso  da  parte  del  volontario  di  competenze  accertate  e,  dove  richiesto  di patenti,  abilitazioni  o  autorizzazioni  amministrative.  L’uso  delle  dotazioni  di  proprietà  del comune  in  occasione  di  esercitazioni  e/o  dimostrazioni  alla  popolazione  dovrà  essere preventivamente  concordato  fra  il  responsabile  tecnico  del  gruppo  e  le  competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11
(Salute e sicurezza dei volontari)

Il  Sindaco ed  il  coordinatore  tecnico  si  assicurano  che  sia  data  puntuale  attuazione  alla normativa  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei  volontari  secondo  le  indicazioni  che  nel tempo  saranno  fornite  dal  Dipartimento  per  le  Politiche  Integrate  di  Sicurezza  e  per  la Protezione  Civile  della  Regione  Marche  e  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
(Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella  banca  dati  VOLOWEB,  e  legittimamente    impegnati  in  attività  di  simulazione  e  di emergenza debitamente  autorizzate si applicano le normative ed i benefici  previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)

L’amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più  efficace  risposta  alle  esigenze  di  pianificazione,  informazione  alla  popolazione  ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive  collaborazioni  con  i  gruppi  comunali  di  volontariato  dei  comuni  viciniori,  e,  ove  ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14
(Norme finanziarie
)
Il  codice  fiscale  del  gruppo  comunale  coincide  con  quello  del  Comune.  Nel  bilancio  del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati  gli oneri relativi all’attività  del  gruppo.  Per  gli  oneri  da  sostenersi  in  emergenza  verranno  utilizzate  le procedure relative alle spese di somma urgenza.
Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o  donazioni,  sponsorizzazioni  e  quelle  derivanti  da  attività  del  gruppo  e  raccolte  in occasione  di  manifestazioni.  Nel  caso  di  attività  di  autofinanziamento  promosse  dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà  essere  utilizzata  per  attività  che  favoriscono  l’integrazione  e  la  socializzazione  del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.  

 
Art.15
(Disposizioni finali)

L’accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al gruppo.
Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  regolamento  si  applica  quanto stabilito  dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle  altre normative in materia, in quanto compatibili.
Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell’assetto complessivo del sistema protezione civile.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

 
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