Dichiarazione di nascita


Descrizione

Quando si verifica una nascita, i genitori sono tenuti a rendere apposita dichiarazione di nascita presso l’ospedale o presso il Comune.

La dichiarazione di nascita deve essere resa presso:

•il centro ospedaliero entro 3 giorni dalla nascita;

•oppure, il Comune di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dalla nascita

Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori e viene attribuito il nome al neonato.

La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per i cittadini stranieri; in tal caso, relativamente al cognome ed al nome da attribuire al neonato, si applicano le leggi dello stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.


Altre informazioni


Documenti richiesti

Per effettuare la dichiarazione di nascita occorre presentare:

  • documento di riconoscimento del/i dichiarante/i.
  • attestazione di Avvenuta Nascita rilasciata dall’ostetrica dell’ospedale;
  • ovvero, nel caso in cui la nascita non sia avvenuta in ospedale, l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, rilasciato dall’ostetrica che ha constatato la nascita;        
  • oppure in mancanza di tali documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


Modalità di presentazione della richiesta:

La dichiarazione puo' essere resa all'ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza dei genitori o presso il centro ospedaliero dove è avvenuta la nascita, nei termini sopra indicati.    

La dichiarazione viene resa personalmente dal genitore o da altro soggetto avente titolo: medico, ostetrica, o procuratore speciale.

Se i genitori sono coniugati fra loro, anche se la dichiarazione viene resa da un solo genitore, il rapporto di filiazione si instaura nei confronti di entrambi.

Se invece i genitori non sono coniugati, perché si instauri il rapporto di filiazione, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da entrambi i genitori, o il riconoscimento deve risultare da atto pubblico.

 

Riferimenti normativi

Artt. 12, 30 e ss. DPR 396/2000 (regolamento stato civile);

L. 218/1995 - limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato)

 

Costi del servizio e modalità di pagamento

Nessun costo

 


Descrizione e tempi del procedimento

L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di nascita.


Tempo del procedimento

Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i (o aventi titolo). Qualora emergano elementi o situazioni che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta dell’avente titolo di formare l’atto di nascita.

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Urbino  ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000


Referenti e responsabili del procedimento

Cecchini Paola - Responsabile Ufficio di Stato Civile

Tel 0722 58113 int.4

e-mail: anagrafe@comune.montecalvo.pu.it

PEC: comune.montecalvo@emarche.it

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