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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A BENEFICIO DEI CONDUTTORI (INQUILINI, LOCATARI, ETC.) AVENTI DETERMINATI REQUISITI (BANDO 2014)

FONDO SOCIALE PER L’AFFITTO

 

ANNO 2014

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Rende noto

 

A seguito della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede all’articolo 11 l’istituzione di un Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori (inquilini, locatari, etc.) aventi determinati requisiti, la Giunta Regione Marche, con provvedimento deliberativo n. 1288 del  2009, ha fornito disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi, come di seguito individuate.

 

 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE REDATTE SUL MODULO  PREDISPOSTO DAL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA, SCADE IL 04  ottobre 2014

 

DOVE

I moduli per la domanda si possono ritirare:

·        Servizio Politiche Sociali – Piazza Municipio, 1 – Montecalvo in Foglia  – tel. O722/58113

 

REQUISITI, CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Requisiti oggettivi
·          Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge;

·          Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a  EURO 850,00;

·          Conduzione di un appartamento di civile abitazione ( non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ), iscritto al N.C.E.U. e che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 , A/9 e A/10;

 

Requisiti soggettivi

·          cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189;

·          residenza anagrafica nel Comune di Montecalvo in Foglia e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;

·          mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di  proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni;

·          per i cittadini immigrati, residenza anagrafica da almeno 5 anni continuativi nella Regione in cui ricade il Comune presso il quale viene presentata la domanda di ammissione di concessione del contributo in argomento, oppure residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale, da attestare col possesso del certificato storico di residenza, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;

·          Valore I.S.E.E. ( Indicatore Situazione Economica Equivalente ) per l’accesso ai contributi e incidenza del canone annuo:

1)        FASCIA A – valore ISEE non superiore a una pensione minima INPS ( € 5.818,93 nel 2014 );

                         - incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 30%.

2)        FASCIA B – valore ISEE non superiore all’importo annuo di due assegni sociali  -  2014 ( € 11.637,86 nel 2014 ); incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 40%.

 

Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E., calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000:

             I.    FASCIA A – il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 30% per un massimo di € 2.909.46 ( ½ dell’importo annuo dell’assegno sociale € 2.909,46 );

           II.    FASCIA B – il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 40% per un massimo di € 1.454,73 ( ¼ dell’importo annuo dell’assegno sociale € 1.454,73 ).

Il valore I.S.E.E.     è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell’anno 2013.

Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall’ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell’imposta di registro.

Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, questa deve comunque far parte del medesimo nucleo anagrafico dello stesso.

Nel caso in cui l’abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta e dovrà essere prodotta in allegato, la certificazione ISEE  relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tale caso il contributo può essere concesso esclusivamente se i valori delle singole certificazioni ISEE presentate, rientrano nei limiti sopra stabiliti per le fasce A e B.

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 7 dell’Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

1)    l’importo richiesto / già percepito;

2)    la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte, a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia in particolare relativamente ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino paria  a 0 (zero).

Il Comune può effettuare al momento della liquidazione del contributo la verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell’anno.

 

L’erogazione del contributo per gli aventi diritto non è cumulabile con altri concessi allo stesso titolo.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

·          Modello ISEE 2014 (sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 – periodo d’imposta 2013);

·          Copia del contratto di  locazione regolarmente registrato;

·          Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell’anno 2014;

·          Eventuale copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finta locazione;

·          Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2014 (per i contratti stipulati prima dell’anno 2014);

·          Copia di certificazione sanitaria attestante percentuale di invalidità di eventuali familiari;

·          Fotocopia di un documento di riconoscimento e/o permesso o corta di soggiorno (rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n. 189);

·          Certificato storico di residenza ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE, ERRONEAMENTE COMPILATE E/O MANCANTI DELLE INFORMAZIONI CONTRASSEGNATE DAGLI ASTERISCHI NEL MODULO DI DOMANDA, SARANNO CONSIDERATE ESCLUSE .

 

 

Montecalvo in foglia, lì

IL  RESPONSABILE

                                                                                                                                 Dr. Massimiliano Serafini

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