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Orario delle attività economiche per l'anno 2010 Acconciatori/Estetiste

ORDINANZA DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DI SETTORE

 

ORDINANZA DEL 09.03.2010 n.  3

 

 

Oggetto:  ORARIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2010 ACCONCIATORI - ESTETISTE.  

 

IL SINDACO

1.2.3.

     Visto il Titolo IV del suddetto D. Lgs. n.114 del 31/03/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, che disciplina gli orari di vendita delle attività commerciali al dettaglio su area privata;

     Visto l'art.15 della Legge Reg.le Marche 4 ottobre 1999, n.26 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio” e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. n.19/'02 e L.R. n.9/'05) come da ultimo sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 9, relativo agli orari di vendita;

         VISTA la Legge 4/01/1990, n. 1, “Disciplina dell'attività di estetista”;

    VISTA la Legge 17/08/2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

         Considerata quindi la necessità di disciplinare gli orari  delle attività  artigianali (parrucchieri ed estetiste) assimilate in conformità alle disposizioni di legge; 

          Sentiti, e di concerto con i Comuni limitrofi; 

     Visto l'art. 50, comma 7, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ACCONCIATORI - ESTETISTE

 

      VISTO l'art. 10, comma 2 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con il quale si dispone, tra l'altro, che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere soggette al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

 

      VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetiste;

 

      VISTA la legge 14/02/1963, n. 161 e s.m.i.;

      VISTA la Legge 04/01/1990, n. 1;

      VISTA la Legge 17/08/2005, n. 174;

 

O  R  D  I  N  A  :

 

1) Le attività di Acconciatore ed Estetista dovranno osservare le seguenti disposizioni:

  1. Esporre un  cartello al pubblico indicante l'orario di apertura e chiusura;
  2. Esporre le tariffe praticate all'interno dell'esercizio;
  3. Rispettare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, come specificato nei due prospetti allegati relativi rispettivamente  ad acconciatori maschili ed a  acconciatori femminili ed estetiste, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. Orario di attività continuativo facoltativo per tutto l'anno, rispettando i seguenti orari di apertura e chiusura degli esercizi:

dalle ore 7,30 alle ore 21,00

 

2) per le sanzioni, si fa pieno riferimento a quanto stabilito dall'art.21 del citato Regolamento comunale.

 
 
 

Norme finali

 
 

1.      Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti comunali che disciplinano la materia degli orari di acconciatori ed estetisti;

2.      Per quanto non espressamente previsto dalla  presente ordinanza valgono le regole di cui alla normativa vigente.

3.      la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio, entra in vigore lo stesso giorno e produrrà i suoi effetti con decorrenza 09/03/2010;

4.      la presente ordinanza sarà resa nota come segue:

a.       comunicata agli Uffici locali di: Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato;

b.      tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico mediante inserimento nel sito internet del Comune http://www.comune.montecalvo.pu.it;

c.       inserimento di apposito avviso nelle bacheche comunali;

5.      contro la presente ordinanza è ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel termine di 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Ancona, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta affissione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

 
 
 

SANZIONI

Per le violazioni alla presente ordinanza si applicano, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti: Euro 25,00 nel minimo e  Euro 500,00 nel massimo.

 

La presente ordinanza viene inviata al Corpo di Polizia Locale di Montecalvo in Foglia ed alla Stazione dei Carabinieri di Tavoleto,

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Locale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

 
 
 

IL SINDACO

(Domenico Savio Ceccaroli)

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