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OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO URBANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i commi 8, 9 e 10 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplinano l'obbligo dei titolari dei diritti reali sugli immobili non iscritti a catasto o soggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata al Catasto, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, salve le prodedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè le attività da svolgere in surroga da parte dell'agenzia del territori per i fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini speciali

RENDE NOTO CHE

con l'art. 2 comma 5 bis del Dlg 29.12.2010,n. 25, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine per la presentazione della dichiarazione è stato differito a

Sabato 30 aprile 2011

Se gli interessanti non vi provvedono entro tale data, l'Agenzia del Territorio procederà d'ufficio, con oneri e carico degli interessati, determinando una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune

Sanzione amministrativa da 1.032€ a 8.264€


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