Fatturazione Elettronica

Codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.
 

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

 

Al fine di favorire l’attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell’attribuzione a ciascuno di essi di un “Codice Univoco Ufficio”, elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio corretto.

 

Segnaliamo quindi, per quanto riguarda il nostro ente, gli uffici destinatari della fatturazione elettronica:

    Codice Univoco Fatturazione Elettronica     Area Finanziaria:                 UFEXR8   

    Codice Univoco Fatturazione Elettronica     Area Amministrativa:          A90HY5  

    Codice Univoco Fatturazione Elettronica     Area Tecnica:                       GHO5UD

    

Cogliamo l’occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; il nostro ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest’ultimo se previsto).

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