REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1
(Costituzione del gruppo comunale)
E’ costituito il “gruppo comunale di protezione civile” del comune di Montecalvo in Foglia. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L’Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all’iniziativa.
Art. 2
(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)
Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.
Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all’altra associazione.
L’ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell’interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l’ammissione.
Art. 3
(Compiti, principi e sanzioni)
Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.
A tutela del valore etico e morale dell’iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.
Art. 4
(Compiti del Sindaco)
Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:
- ne dispone l’utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
Art. 5
(Vita del gruppo)
Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:
- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l’irrogazione delle stesse.
Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.
Art. 6
(Operatività del gruppo)
Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell’ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.
Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all’art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l’emergenza, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’intervento all’autorità di protezione civile.
In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.
Art. 7
(Resoconti dell’ impiego)
L’intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, della Provincia utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l’operatività del gruppo nel triennio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.
Art. 8
(Località di impiego)
Il gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza.
Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all’impiego al di fuori dei confini amministrativi dell’Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell’autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della
Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 9
(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)
Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.
Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell’articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.
A seguito dell’inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.
Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art. 10
(Addestramento e materiali)
Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.
Particolare cura dovrà essere posta nell’individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.
Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell’inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E’ autorizzato l’uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L’uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.
Art. 11
(Salute e sicurezza dei volontari)
Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 12
(Diritti dei volontari)
Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB, e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.
Art.13
(Collaborazione gruppi intercomunali)
L’amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, porranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni viciniori, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.
Art. 14
(Norme finanziarie)
Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all’attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l’integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.
Art.15
(Disposizioni finali)
L’accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al gruppo.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.
Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell’assetto complessivo del sistema protezione civile.